Riconoscimento dell’indennità di maternità da parte della Cassa Forense nonostante percepisca già la retribuzione come docente

19.06.2025

Tribunale Ordinario di Pisa – Sezione Lavoro, nella causa n. 1519/19  

L'avv. A.A.A., professoressa universitaria a tempo definito e anche avvocata libera professionista:

  • È stata in congedo obbligatorio di maternità tra dicembre 2017 e aprile 2018, continuando a ricevere lo stipendio dall'università.

  • Ha chiesto alla Cassa Forense l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste (art. 70 D.Lgs. 151/2001).

  • La Cassa ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la legge (art. 71 D.Lgs. 151/2001) impedisce di erogare l'indennità a chi ha già diritto a un altro trattamento di maternità, anche se da un lavoro diverso (es. dipendente).

A.A.A. ha impugnato il rifiuto sostenendo:

  1. Che lo stipendio ricevuto dall'università non è un'indennità di maternità, ma solo la normale retribuzione prevista per legge in caso di congedo (D.P.R. 3/1957).

  2. Che anche se fosse considerato un trattamento di maternità, non rientra tra quelli indicati dai "Capi 3, 10 e 11" della legge, come richiesto dal famigerato art. 71.

  3. Che non c'è cumulo di prestazioni da enti diversi, perché l'università non è un ente previdenziale.

  4. Che l'art. 71 va disapplicato perché:

    • è in contrasto con la direttiva UE 2010/41, che garantisce maternità anche alle autonome;

    • è in contrasto con il D.Lgs. 198/2006 che vieta discriminazioni legate alla maternità.

La ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità di maternità da parte della Cassa Forense nonostante percepisca già la retribuzione come docente, perché:

  • ritiene che la legge non escluda chiaramente il suo caso;

  • invoca il diritto europeo e nazionale a tutela della maternità;

  • non ha ricevuto due indennità da enti previdenziali diversi.