Riconoscimento dell’indennità di maternità da parte della Cassa Forense nonostante percepisca già la retribuzione come docente
Tribunale Ordinario di Pisa – Sezione Lavoro, nella causa n. 1519/19
L'avv. A.A.A., professoressa universitaria a tempo definito e anche avvocata libera professionista:
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È stata in congedo obbligatorio di maternità tra dicembre 2017 e aprile 2018, continuando a ricevere lo stipendio dall'università.
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Ha chiesto alla Cassa Forense l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste (art. 70 D.Lgs. 151/2001).
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La Cassa ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la legge (art. 71 D.Lgs. 151/2001) impedisce di erogare l'indennità a chi ha già diritto a un altro trattamento di maternità, anche se da un lavoro diverso (es. dipendente).
A.A.A. ha impugnato il rifiuto sostenendo:
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Che lo stipendio ricevuto dall'università non è un'indennità di maternità, ma solo la normale retribuzione prevista per legge in caso di congedo (D.P.R. 3/1957).
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Che anche se fosse considerato un trattamento di maternità, non rientra tra quelli indicati dai "Capi 3, 10 e 11" della legge, come richiesto dal famigerato art. 71.
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Che non c'è cumulo di prestazioni da enti diversi, perché l'università non è un ente previdenziale.
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Che l'art. 71 va disapplicato perché:
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è in contrasto con la direttiva UE 2010/41, che garantisce maternità anche alle autonome;
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è in contrasto con il D.Lgs. 198/2006 che vieta discriminazioni legate alla maternità.
La ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità di maternità da parte della Cassa Forense nonostante percepisca già la retribuzione come docente, perché:
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ritiene che la legge non escluda chiaramente il suo caso;
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invoca il diritto europeo e nazionale a tutela della maternità;
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non ha ricevuto due indennità da enti previdenziali diversi.