Respinte le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia n. 22/2024

16.06.2025

Respinte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia n. 22/2024, che inserisce l'articolo 4-bis nella legge della Regione Puglia n. 1/2024, stabilendo che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l'avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della somministrazione o l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. È però contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento. La norma era stata impugnata per violazione della competenza legislativa statale in materia di «norme generali sull'istruzione» e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, comma II, lettere n e m, della Costituzione), degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'articolo 117, comma I, della Costituzione, in relazione all'articolo 9 del regolamento n. 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all'articolo 117, comma II, lettera m), della Costituzione, per insufficienza della motivazione, e ha dichiarato non fondate le altre questioni, ritenendo che la norma impugnata rappresenti legittimo esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie «tutela della salute» e «istruzione». Essa ha il fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV o, almeno, di assicurare il "dissenso informato", cioè di far sì che il rifiuto avvenga con piena consapevolezza. Tale obiettivo è perseguito, però, inducendo il genitore o il giovane maggiorenne a riflettere sulla mancata vaccinazione anti-HPV, non imponendogli la produzione di un attestato.