Limiti a potere dei singoli Stati di decidere che l'insegnamento superiore universitario sia dispensato nella propria lingua ufficiale

16.06.2025

Corte giustizia UE grande sezione, 07/09/2022, n.391

Gli Stati membri possono legittimamente prevedere che l'insegnamento superiore universitario sia dispensato nella propria lingua ufficiale. Ma poiché tale previsione incide direttamente sulla libertà di stabilimento all'interno della Ue, questa va considerata una restrizione al suo esercizio e deve quindi essere giustificata e proporzionale al raggiungimento dell'obiettivo di garantire l'identità nazionale. E' legittima la legge lettone che impone l'utilizzo solo della lingua ufficiale nell'insegnamento superiore, quindi non viola la libertà di stabilimento anche in quanto prevede delle eccezioni che consentono l'uso della lingua di altri Stati membri. Tali eccezioni non sono in grado di porre nel nulla l'obiettivo dello Stato membro di preservare la propria identità nazionale. Le leggi speciali che in Lettonia consentono a due atenei l'impiego di altre lingue ufficiali dell'UE determinano il giusto equilibrio tra l'obiettivo di tutela dell'identità nazionale e il rispetto dello specifico obbligo UE di realizzare una proficua ed effettiva cooperazione in materia di insegnamento universitario. In tal modo l'esercizio della libertà fondamentale di stabilimento risulta limitato solo per quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo identitario del singolo Stato UE.