La tecnica risarcitoria della perdita di chance consente il risarcimento solo se la possibilità di ottenere il bene sperato ha raggiunto un livello apprezzabile

16.06.2025

Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 5, 1698

La tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule « probabilità seria e concreta » o anche « elevata probabilità », di conseguire il bene della vita sperato

Note giurisprudenziali

Tizio propone ricorso per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti in ragione della revoca di una procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato, cui il ricorrente aveva partecipato senza successo: a seguito di complesse vicende processuali, l'Amministrazione aveva deciso di non dare corso alla procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse in quanto, a seguito dei mutamenti introdotti dalla legge c.d. « Gelmini », entrata in vigore dopo l'espletamento del concorso, la figura del ricercatore a tempo indeterminato non risultava più rispondente alle esigenze del dipartimento che aveva a suo tempo bandito la procedura.

Il TAR respinge il ricorso in ragione dell'assenza della colpa dell'Amministrazione e dell'insussistenza di una chance apprezzabile di successo in capo al ricorrente.

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del giudice di primo grado in ragione dell'infondatezza della tesi dell'appellante di essere titolare della chance di risultare vincitore all'esito di quella rivalutazione che l'Università non ha mai avviato (avendo deciso, invece, di revocare il bando per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di annullare con efficacia ex tunc tutti gli atti della procedura).

Al riguardo, il Collegio rammenta che la chance è « considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile — morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa) — purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata » (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7).

Nel caso di specie manca del tutto questa prova: la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule « probabilità seria e concreta » o anche « elevata probabilità » di conseguire il bene della vita sperato.

L'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile: infatti, « per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico » (Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534).