L’indiscriminata ammissione ai corsi di laurea non corrisponde ad alcuna tutela del diritto allo studio

16.06.2025

Istruzione pubblica - Istituti superiori ed università - Corso di laurea in medicina e chirurgia - Determinazione del numero chiuso per immatricolazione, ex lege n. 264/1999 - Indiscriminata ammissione ai corsi di laurea a tutela del diritto allo studio - Esclusione.

Non si può ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne una adeguata formazione professionale, anche perché assume portata dirimente il dato relativo alla capacità degli atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità: non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire ed ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell'anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire. La determinazione annuale del numero dei posti in questione è rimessa alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e rientra in un'attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all'amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze in rilievo, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l'esercizio di attività professionali in campo sanitario, dall'altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati.