Il professore universitario, sospeso illegittimamente dal servizio per mancata vaccinazione
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 16/01/2023, n.14
Il professore universitario illegittimamente sospeso dal servizio, per mancata vaccinazione anti SARS - CoV2 - ha diritto a percepire il trattamento economico, comprensivo di ogni accessorio, non versato dall'Università durante il periodo di sospensione dal lavoro, oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito espresso ab origine in forma monetaria quindi, di un c.d. debito di valuta, per il quale il maggior danno rispetto agli interessi legali sarebbe riconoscibile solo alle condizioni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c..