Il genitore che non acconsente alla spesa per l’alloggio universitario della figlia non è automaticamente escluso dalla spesa sostenuta
Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939
Il mancato accordo tra i genitori o il dissenso manifestato da uno di essi in relazione a spese straordinarie nell'interesse del figlio che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita di quest'ultimo (nel caso di specie la spesa per la locazione dell'alloggio universitario), non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro genitore, ai fini del quale è tuttavia richiesta una valutazione del giudice circa la conformità della spesa all'interesse della prole e la sua adeguatezza allo standard socio-economico della vita familiare.