È lecito per una commissione utilizzare sotto-criteri e griglie di valutazione purché aderenti alle norme ministeriali?
TAR Milano, Sez. V, Sent. n. 3095 del 19 dicembre 2023
È legittimo l'operato della commissione giudicatrice in una selezione per ricercatore a tempo determinato di tipo A qualora i criteri valutativi, pur articolati in sotto-criteri, siano conformi ai parametri stabiliti dal D.M. 243/2011 e chiaramente orientati a garantire trasparenza, motivazione e comprensibilità delle valutazioni. Non costituisce vizio l'adozione di griglie di valutazione dettagliate, ove esse non sovvertano i criteri normativi ma ne specifichino l'applicazione. Parimenti, non è sindacabile nel merito il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, se congruamente motivato e non manifestamente illogico. È infondata la censura circa la mancata valutazione comparativa preliminare, essendo sufficiente che la commissione proceda alla comparazione effettiva in sede di attribuzione dei punteggi finali. L'eventuale esclusione di alcune pubblicazioni o la valutazione differenziata dei titoli rientrano nell'ambito dell'apprezzamento tecnico e non determinano illegittimità, se adeguatamente giustificate. Respinto, pertanto, il ricorso proposto dalla candidata non vincitrice.