Costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 1 L.P. Trento 13/2019 in tema di accesso ai corsi universitari

16.06.2025

Corte Costituzionale, 19/03/2021, n.42 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, l. prov. Trento 23 dicembre 2019, n. 13, nella parte in cui introduce nell'art. 2 l. prov. Trento 2 novembre 1993, n. 29 il comma 4-bis, lett. b), secondo il quale la Provincia autonoma può promuovere, nell'ambito dell'intesa con l'Università di Trento, una riserva per l'accesso ai corsi universitari di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti. La disposizione impugnata incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario, per il fatto di prefigurare in astratto un criterio di preferenza, incentrato sul requisito della residenza nel territorio provinciale, che non solo non trova giustificazione nelle finalità che il diritto ad accedere ai corsi universitari persegue, che sono legate al rafforzamento della capacità e del merito individuali, ma contraddice anche la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a favorire la mobilità, oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e valorizzare le attività sue proprie e la loro tendenziale universalità (sentt. nn. 383 del 1998, 219 del 2002, 42 del 2017, 166 del 2018, 44, 151, 281 del 2020, 9 del 2021).

Note giurisprudenziali

Il ricorso che ha sollevato la questione è pubblicato in G.U. n. 15 dell'8 aprile 2020, 1ª serie spec.

Si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. i richiami contenuti nella sent. n. 22 del 2021; poi, cfr. sent. n. 36 del 2021), il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità» (ex plurimis, sentt. nn. 40 del 2007, 139 del 2006, 360 e 450 del 2005, 213 del 2003, 384 del 1999), ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentt. nn. 261 del 1995 e 85 del 1990), tenendo conto che l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (sentt. nn. 139 del 2006, 450 del 2005, 272 del 2013, 273 del 2016).

Sulla cessazione della materia del contendere, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 171 del 2019. Poi, cfr. sentt. nn. 286 del 2019; 5, 25, 78, 101 e 172 del 2020; 2, 3 e 7 del 2021.

Riguardo ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si rimanda ai richiami contenuti nella nota redaz. alla sent. n. 106 del 2017. Poi, cfr. sentt. nn. 110, 154, 169, 190 e 191 del 2017, 1, 29, 49, 94, 98, 101, 103, 124, 137, 188, 241 del 2018, 6, 33, 57, 77, 122, 197, 205, 255 del 2019, 25, 91, 126, 130, 143, 166, 174, 194, 227, 233, 250, 251, 273 del 2020, 11, 20, 25, 36 del 2021.

Riguardo alla potestà legislativa riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile e penale, cfr. la nota redaz. alla sent. n. 175 del 2019. Poi, cfr. sentt. nn. 178, 192, 198, 236, 248, 285, 290 del 2019, 5, 25, 43, 53, 71, 108, 119, 126, 128, 131, 159, 170, 174, 177, 187, 189, 194, 200, 227, 244, 250, 251, 257, 273 del 2020, 11, 20, 22, 25, 36 del 2021.

Circa il controllo di eguaglianza, anche con riferimento ai profili del tertium comparationis e della disparità di trattamento, cfr. nota alla sent. n. 218 del 2019. Poi, cfr. i richiami contenuti nella sent. n. 246 del 2020. Successivamente, cfr. sentt. nn. 248, 250, 257, 260, 263, 276 del 2020, 1, 9, 15, 20, 34, 39 del 2021.