Ciascun Ateneo può procedere all'istituzione di corsi a numero chiuso mediante la propria regolamentazione interna, sempre che ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 22/02/2021, n.1120
Istruzione pubblica - Istituti superiori ed università - Studenti - Criteri di accesso all'Università -Possibilità per ciascun Ateneo di procedere all'istituzione di corsi a numero programmato mediante la propria regolamentazione interna - Sussistenza - Sempre che ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge.
Secondo la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è unitario ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da « norme generali », dettate dalla Repubblica. In specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da « ordinamenti autonomi », da « limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». Gli ordinamenti autonomi delle Università, cui la legge, secondo l'art. 33 Cost., deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche sul lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni, cosicché è innegabile che l'organizzazione dell'Università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 Cost.), e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 Cost.), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità e, dall'altra parte, implica decisioni pubbliche di insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all'Università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa. Il che si traduce nella possibilità, per ciascun Ateneo, di procedere all'istituzione di corsi a numero programmato mediante la propria regolamentazione interna, sempre che ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge, come è avvenuto nel caso di specie per il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.